Accertamento - contenzioso

Modalità e termini per ricorrere conto gli atti di accertamento

Avverso gli atti di accertamento emessi dall'ufficio tributi, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del medesimo presso la Commissione tributaria di primo grado a Bolzano.
Per le controversie di valore non superiore a euro 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. n. 156/2015. Il limite di euro 50.000 non tiene conto di eventuali sanzioni o interessi ma solo del debito di imposta.

Il ricorso deve essere notificato tramite posta elettronica certificata ed è necessario costituirsi in giudizio in via telematica. I ricorsi dovranno essere notificati tramite pec all'indirizzo del Comune o, per il caso che l'Ufficio Tributi disponga di una PEC dedicata, a quest'ultima.

L'obbligo di utilizzare le modalità telematiche di notifica e deposito non sussiste per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, i quali possono procedere alla notifica sia:
1. a mezzo di Ufficiale Giudiziario secondo le norme degli art. 137 e seg. del codice di procedura civile;
2. direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento;
3. mediante consegna dell'atto direttamente presso l'ufficio tributario del comune.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Pertanto, il ricorrente, se la procedura di reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria di Bolzano, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 546/1992 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.
Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l'istituto di reclamo (es. valore superiore a euro 50.000), il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune.

La struttura competente per la trattazione delle procedure di reclamo e mediazione tributaria, ai sensi dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 è l'Ufficio Legale, dirigente Avv. Nicola De Nigro. Di dare atto che la struttura Ufficio tributi, responsabile il rag. Siro Dalla Ricca, fornirà il necessario supporto ed adotterà i relativi provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di importo superiore a euro 3.000 il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato, come indicato al comma 2 dello stesso art. 12.

Prima di un'eventuale impugnazione del presente avviso può essere presentata all'ufficio comunale tributi istanza in carta libera per il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela e/o per la verifica, ove ne ricorrano i presupposti, di accertamento con adesione.
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.

Decreto fiscale n. 124/2019 – prolungamento del periodo utile per il ravvedimento operoso

Il decreto legge fiscale del 26 ottobre 2019, n. 124 è stato convertito con legge del 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24.12.2019).

1. Imposta municipale immobiliare (IMI), TOSAP, imposta sulla pubblicità e imposta di soggiorno su abitazioni e ville

Ai fini del ravvedimento operoso, a partire dal 25.12.2019, il calcolo delle sanzioni sull’imposta ancora dovuta in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta va effettuato con le seguenti percentuali:

  • fino al 14° giorno dalla scadenza di pagamento: 0,1% al giorno (= 1/15 del 15%);
  • dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza di pagamento: 1,5% (= 1/10 del 15%);
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza di pagamento: 1,67% (= 1/9 del 15%);
  • dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di pagamento: 3,75% (= 1/8 del 30%);
  • dal 365° giorno al 729° giorno dalla scadenza di pagamento: 4,29% (= 1/7 del 30%);
  • dal 730° giorno dalla scadenza di pagamento: 5,00% (= 1/6 del 30%).

In questo caso il contribuente paga l’imposta ancora dovuta con la sanzione e gli interessi.

2. Imposta comunale di soggiorno (local tax)

Ai fini del ravvedimento operoso, a partire dal 25.12.2019, il calcolo delle sanzioni sul tributo ancora dovuto va effettuato con le seguenti percentuali:

  • fino al 30° giorno dalla scadenza di pagamento: 0,5% (= 1/10 del 5%);
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza di pagamento: 1,67% (= 1/9 del 15%);
  • dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di pagamento: 3,75% (= 1/8 del 30%);
  • dal 365° giorno al 729° giorno dalla scadenza di pagamento: 4,29% (= 1/7 del 30%);
  • dal 730° giorno dalla scadenza di pagamento: 5,00% (= 1/6 del 30%).

Per i tributi comunali rimane in vigore il principio che il ravvedimento operoso può essere applicato solamente se la violazione non sia stata già constatata e comunque se non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.


Saggio di interesse legale

Con il decreto ministeriale 12 dicembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.2019) il tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile viene stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura dello 0,05 % in ragione d’anno. Questo tasso di interesse trova applicazione per il ravvedimento operoso nonché per gli avvisi di accertamento ed i rimborsi dei tributi locali.

vom-bis
da – a
Prozentsatz
percentuale
Maßnahme
provvedimento
01.01.2002 – 31.12.2003 3,0% DM 11.12.2001
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5% DM 11.12.2003
01.01.2008 – 31.12.2009 3,0% DM 12.12.2007
01.01.2010 – 31.12.2010 1,0% DM 04.12.2009
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5% DM 07.12.2010
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5% DM 12.12.2011
01.01.2014 – 31.12.2014 1,0% DM 12.12.2013
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5% DM 11.12.2014
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2% DM 11.12.2015
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1% DM 07.12.2016
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3% DM 13.12.2017
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8% DM 12.12.2018
01.01.2020 - 31.12.2020 0,05% DM 12.12.2019
01.01.2021 – 31.12.2021 0,01% DM 11.12.2020
01.01.2022 – 31.12.2022 1,25% DM 13.12.2021
01.01.2023 – ........ 5,00% DM 13.12.2022

Si ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, gli interessi sono invece dovuti nella misura del 3,5 % annuo in caso di accertamento con adesione e in caso di conciliazione giudiziale.

Regolamento sul diritto d’interpello in materia di tributi comunali

Visti gli art. 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”;

Considerato che ai sensi del decreto legislativo 156/2015 le nuove disposizioni sono in vigore già dal 1.1.2016 e i Comuni devono approvare entro il 30 giugno 2016 (articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 156/2015) il relativo regolamento;

Con delibera consiliare n. 26 del 23.06.2016 è stato approvato il regolamento sul diritto d'interpello in materia di tributi comunali.

Delibera consiliare 26/2016 e regolamento sul diritto d'interpello in materia di tributi comunali

 

Legge statale di Bilancio 2023: opposizione all’annullamento parziale delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro e definizione delle controversie tributarie

Ufficio competente